E’ arrivato il “Permesso a punti”, l’Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale l’11 novembre 2011 il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179, che disciplina il “permesso a punti”, ovvero l’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.
Il regolamento si applica allo straniero di età superiore ai sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale, dopo la sua entrata in vigore (che sarà a primavera 2012), e presenta istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.
Lo straniero che presenta istanza di permesso di soggiorno stipula con lo Stato un accordo di integrazione articolato per crediti.
L’ACCORDO
Art. 1. – Impegni dello straniero
L’interessato si impegna a:
a) acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d’Europa;
b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell’organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
c) garantire l’adempimento dell’obbligo di istruzione da parte dei figli minori;
d) assolvere gli obblighi fiscali e contributivi.
L’interessato dichiara, altresì, di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione di cui al decreto del Ministro dell’interno 23 aprile 2007 e si impegna a rispettarne i principi.
Art. 2. – Impegni dello Stato
Lo Stato:
a) assicura il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignità sociale delle persone senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, prevenendo ogni manifestazione di razzismo e di discriminazione; agevola, inoltre, l’accesso alle informazioni che aiutano i cittadini stranieri a comprendere i principali contenuti della Costituzione italiana e dell’ordinamento generale dello Stato;
b) garantisce in raccordo con le regioni e gli enti locali il controllo del rispetto delle norme a tutela del lavoro dipendente; il pieno accesso ai servizi di natura sanitaria e a quelli relativi alla frequenza della scuola dell’obbligo;
c) favorisce il processo di integrazione dell’interessato attraverso l’assunzione di ogni idonea iniziativa, in raccordo con le regioni, gli enti locali e l’associazionismo no profit.
In tale quadro, assicura all’interessato, entro un mese dalla stipula del presente accordo, la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno.
I PUNTI, O “CREDITI”
L’accordo è articolato per crediti, nel senso che allo straniero sono riconosciuti dei crediti proporzionali al raggiungimento di livelli crescenti della conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia.
All’atto della sottoscrizione dell’accordo sono assegnati allo straniero 16 crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia.
Nel corso della sua permanenza in Italia, lo straniero potrà aumentare o diminuire il numero dei suoi crediti, che verrà verificato dopo 2 anni dalla stipula.
Se il numero è maggiore di 30, l’accordo si ritiene raggiunto.
Se il numero è compreso tra 1 e 29 si dà un altro anno di tempo per raggiungere i 30.
Se il numero è uguale o inferiore a 0, lo straniero viene espulso dal territorio nazionale.
Nel caso in cui il primo permesso di soggiorno scada prima dell’accordo di integrazione (cioè prima di due anni), all’atto del rinnovo verrà verificata solo la frequenza alla “sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia”
Come si guadagnano o perdono i punti?
I punti sono attribuiti in base a una tabella che tiene conto di:
– conoscenza della lingua italiana
– conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia
– percorsi di istruzione per adulti, secondaria, professionale, tecnica, universitaria (anche nel paese d’origine)
– conseguimento di titoli di studio
– attività di docenza
– corsi di integrazione linguistica e sociale
– onorificenze e benemerenze pubblica
– attività economico-imprenditoriali
– scelta di un medico di base
– partecipazione alla vita sociale (attività di volontariato)
– abitazione (sottoscrizione di contratto d’affitto o acquisto di una casa)
I punti sono invece decurtati in caso di
– reati (condanne anche non definitive)
– misure di sicurezza personali
– illeciti amministrativi e tributari (superiori a 10 mila euro)
– La mancata partecipazione alla “sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia” dà luogo alla decurtazione di 15 dei 16 crediti assegnati all’atto della sottoscrizione dell’accordo.
– La mancata iscrizione a scuola dei figli dà luogo anch’essa alla decurtazione di15 punti su 16
Nella tabelle allegate al provvedimento, l’accordo di integrazione da sottoscrivere tra il prefetto e lo straniero, i crediti riconoscibili e quelli decurtabili.