I titolari di patente di guida per autoveicoli rilasciata da uno stato estero possono convertire tale documento nell’equivalente documento italiano.
In particolare i titolari di patente rilasciata da uno stato appartenente all’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo sono equiparate alla patente italiana e possono circolare sino alla scadenza dopo di che devono essere convertite.
I titolari di patente di guida per autoveicoli rilasciata da uno stato non comunitario possono guidare veicoli per i quali sono abilitati fino ad un anno dall’acquisizione della residenza. Dopo un anno devono convertire tale documento nell’equivalente documento italiano; ciò è possibile se questo avviene entro quattro anni di residenza in Italia e se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia. Per la conversione di patenti di alcuni stati è richiesta la traduzione giurata del documento di guida.
Importante: per il conseguimento della patente di guida NON serve il diploma di 3°media.
LA PATENTE DI GUIDA
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